05/10/2012 Sospensioni obblighi occupazionali L.68/99

La legge 4 aprile 2012, n.35 “modificazioni apportate in sede di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5” - art. 18 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, prevede che le aziende che hanno unità produttive dislocate in diverse province e/o regioni, devono presentare la domanda di sospensione degli obblighi occupazionali di cui alla legge 68/99, per Mobilità e/o CIGS,  al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa”.

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare anche questa pagina.